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Comunicati stampa

Titolo I

STATUTO
ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
(GESTIONE AMPLIAMENTO RETE RICERCA)


TITOLO I

(DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, CAPITALE SOCIALE)

Art. 1 – Denominazione e forma giuridica

  1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con finalità di ricerca scientifica, denominata Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca), senza vincoli di rappresentazione grafica, e più brevemente, all’interno del presente Statuto, “GARR”.
  2. Ai sensi dell’art. 10, quinto comma, del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, l’Associazione gestisce la rete GARR, unica rete nazionale della ricerca, facente parte della rete della ricerca europea GEANT, aperta ai soggetti di cui all’art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015 per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali.

Art. 2 – Sede

  1. Il GARR ha sede legale in Roma, Via dei Tizii n° 6, e può istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie, oltre che sedi operative e/o amministrative. La sede legale può essere cambiata con delibera del Consiglio di Amministrazione

Art. 3 – Durata

  1. Il GARR ha durata illimitata e il suo scioglimento è disciplinato dal successivo Titolo V del presente Statuto.

Art. 4 - Scopo

  1. Il GARR, ai sensi dell’art. 10, quinto comma, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, gestisce la rete GARR, unica rete nazionale della ricerca facente parte della rete europea GEANT, ed ha lo scopo di favorire e supportare la ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale e la collaborazione culturale ed istituzionale e, specificatamente, di:
    1. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
    2. fornire servizi per favorire l’armonizzazione, l’implementazione e la gestione delle e-Infrastructure a vantaggio della comunità scientifica e accademica nazionale;
    3. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l’accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, fornendo gli opportuni metodi, interventi e funzionalità necessari a mantenere le e-Infrastructure ai livelli degli standard internazionali;
    4. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale.
  2. L'utilizzo della rete e degli strumenti di accesso alle e-Infrastructure è destinato prioritariamente alle attività istituzionali degli associati, del MIUR e dei soggetti convenzionati (vedi Art. 21.d) con il Consortium. Per attività istituzionali sono da intendere tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi Statuti, comprese le attività all'interno di Convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purché l'utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, l'attività di ricerca, la didattica, la teledidattica, la diffusione e la promozione della conoscenza, le attività culturali, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all'accesso e le attività di ricerca per conto di terzi.
  3. Il GARR è un'associazione senza fini di lucro. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale.
  4. Il GARR può svolgere attività commerciale in via residuale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Oggetto

  1. Per il conseguimento dello scopo il GARR, nella sua veste di responsabile della gestione della rete, ha per oggetto lo sviluppo delle seguenti funzioni:
    1. programmare lo sviluppo della rete e dei servizi sulla base delle esigenze degli associati;
    2. stabilire le linee di sviluppo della rete e le forme organizzative delle infrastrutture di rete; definisce le specifiche, le soluzioni tecniche, i protocolli di rete e le norme di accesso;
    3. definire e coordinare la configurazione degli apparati di accesso alla rete;
    4. valutare lo sviluppo tecnico ed economico di reti ad alto contenuto innovativo in funzione del perseguimento degli obiettivi;
    5. realizzare efficaci strumenti di informazione e documentazione sul funzionamento della rete;
    6. stabilire le condizioni di accesso alla rete e le relative modalità;
    7. sostenere le iniziative ICT delle varie istituzioni pubbliche, organizzazioni di istituzioni pubbliche e consorzi interuniversitari di calcolo, nell’ottica di sviluppare e incentivare la collaborazione sinergica tra questi e l’armonizzazione delle iniziative a vantaggio dell’intera comunità scientifica e di ricerca italiana.
  2. Il GARR inoltre ha autorità per gli indirizzi, gli accessi e per la struttura delle informazioni di interesse generale, ed ha la responsabilità degli accordi, dei contratti e delle procedure di acquisizione di apparati, fibre ottiche, strumenti hardware e software, nonché servizi accessori e tutto quanto necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali.
  3. Il GARR può mettere a disposizione degli associati e dei soggetti con cui ha concluso uno specifico accordo le strutture e le attrezzature per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
  4. Il GARR potrà svolgere tutti gli atti necessari e utili al conseguimento dell'oggetto e dello scopo statutario. Esclusivamente al fine di svolgere le funzioni e i servizi di cui ai commi precedenti, il GARR potrà stipulare accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati aventi comunanza di interessi nei propri settori di attività. Conseguentemente, al fine di perseguire i propri scopi statutari, il GARR potrà partecipare a bandi, programmi e progetti di ricerca tecnologica nei settori di propria attività banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali.
  5. In ogni caso il GARR può agire esclusivamente in nome proprio. È esclusa la facoltà del GARR di rappresentare i singoli associati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.

Art. 6 – Modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto

  1. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto del GARR possono attuarsi con delibera dell’Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e con il voto favorevole e unanime degli associati promotori

Art. 7 – Patrimonio e mezzi d'esercizio

  1. Per il perseguimento dei fini statutari dell’Associazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio iniziale è assicurato dagli associati promotori come indicato nell’atto costitutivo.
  2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
    • dal fondo sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila) assegnato dagli associati fondatori in sede di costituzione;
    • da eventuali successivi conferimenti al fondo sociale da parte degli associati nel loro complesso o singolarmente;
    • dalle quote di partecipazione dei nuovi associat ordinari;
    • dai beni mobili e dalle competenze (attive e passive) derivanti dalla realizzazione e gestione del Progetto GARR-B da parte dell'INFN, in relazione alle Convenzioni attuative della Convenzione Quadro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e INFN in data 10.3.1998 e successive proroghe;
    • dai beni mobili e immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, eredità, lasciti e donazioni disposti da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con l’indicazione di imputarla a patrimonio;
    • dai proventi delle iniziative promosse dall’Associazione e da ogni altra entrata, destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
    • dagli eventuali avanzi di gestione, anche imputati a fondi di riserva.
  3. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.
  4. Per la durata dell'associazione, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale.
  5. I mezzi per l'attività della Associazione derivano dai contributi degli associati previsti dall'art. 14, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato o di Enti pubblici o privati, nazionali, comunitari, internazionali.
  6. É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Programma di attività

  1. L’attività del GARR si esplica attraverso una Programmazione pluriennale e programmi annuali di attività, costituiti da piani specifici per ciascun progetto, predisposti dal Direttore e proposti dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea che li adotta in sede di approvazione del Budget.

Art. 9 – Personale

  1. Per lo svolgimento delle attività, delle funzioni e dei servizi, il GARR si avvale di norma di personale messo a disposizione dagli associati.
  2. L'eventuale assunzione di personale diverso dovrà avvenire con contratto di durata non superiore a quella del GARR.
  3. Gli associati non rispondono, né assumono alcun impegno, in ordine ai rapporti di lavoro eventualmente posti in essere dal GARR ai sensi del precedente comma o verso coloro che usufruiranno dell’attività di formazione professionale svolta dal GARR.