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Comunicati stampa

Titolo II

STATUTO
ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
(GESTIONE AMPLIAMENTO RETE RICERCA)


TITOLO II

(SOCI)

Art. 10 – Qualifiche di associati

  1. Gli associati si distinguono in:
    1. promotori - sono CNR, ENEA, INFN, Fondazione CRUI la quale rappresenta tutte le Università associate;
    2. ordinari - sono gli Enti pubblici o altri soggetti di interesse del GARR, che entrano a far parte dell’Associazione secondo le modalità di cui al successivo Art. 11 condividendone scopo e obiettivi;
    3. aderenti - categoria “Università statali” - sono tutte le Università Statali, rappresentate collegialmente dall’associato promotore Fondazione CRUI;
    4. aderenti – categoria “IRCCS e IZS” – sono enti o istituzioni a carattere pubblico o privato riconosciuti o confermati come Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ovvero costituiti come Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), destinatari di finanziamenti pubblici di ricerca da parte del Ministero della Salute, in quanto soggetti che svolgono primariamente ricerca. L’affiliazione viene disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione del GARR su richiesta del singolo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ovvero Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), acquisita l’indicazione conforme da parte del Ministero della Salute ed è compito del Direttore informarne l’Assemblea degli associati. L’insieme degli associati appartenenti alla categoria “IRCCS e IZS” ha diritto ad un voto unico in Assemblea da esprimere attraverso un rappresentante, scelto dal Ministero della Salute.
    5. aderenti – categoria “ generale” - sono enti o istituzioni, in prevalenza di natura pubblica o, comunque, destinatari di finanziamenti pubblici, esercenti attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali, interessati agli scopi del GARR, che, presentando specifica richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, intendono aderire all’Associazione senza, tuttavia, acquisire la qualità di associato ordinario. La loro affiliazione viene disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione del GARR ed è compito del Direttore informarne l’Assemblea degli associati. L’insieme degli associati aderenti appartenenti alla categoria “ generale” ha diritto ad un voto unico in Assemblea da esprimere attraverso un rappresentante, scelto democraticamente, nominato da un’adunanza degli associati aderenti categoria “ generale” immediatamente dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e che dura in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo successivo. È compito del Direttore del GARR mantenere aggiornata la lista degli associati aderenti della categoria “ generale” e convocare tale adunanza.
      Gli associati aderenti non hanno singolarmente diritto di voto.

Art. 11 – Nuovi associati ordinari

  1. Gli Enti che intendono aderire in qualità di associato ordinario al GARR devono formulare domanda scritta indirizzata al Presidente.
  2. La domanda di ammissione è approvata dall'Assemblea degli associati con l'unanimità degli associati promotori, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ove si determina l'ammontare della quota di partecipazione al fondo patrimoniale del nuovo associato.
  3. La deliberazione di ammissione del nuovo associato ordinario è efficace dopo che il nuovo associato ha provveduto al pagamento della quota stabilita e all'adempimento degli eventuali ulteriori obblighi posti a suo carico.

Art. 12 – Esclusione dell'associato

  1. Il provvedimento di esclusione dell'associato è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amninistrazione, nei confronti dell'associato promotore o ordinario e dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'associato aderente, che:
    1. abbia commesso gravi violazioni degli obblighi statutari, della normativa interna e, più in generale, delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
    2. compia atti gravemente pregiudizievoli per il GARR.
    3. manifesti gravi e prolungate inadempienze relativamente al versamento dei contributi di cui all'art. 14.
    4. nel caso di socio aderente categoria “IRCCS e IZS”, qualora venga meno la relativa qualifica giuridica soggettiva di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ovvero di Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS).
    5. L’associato non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione.
    6. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto all'interessato e spiega efficacia dal giorno successivo alla comunicazione.
    7. L’associato escluso non ha diritto al rimborso della quota di adesione, né dei contributi, né di alcun conferimento o altro apporto comunque effettuato nel corso del rapporto sociale e non può usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dal GARR, fatta salva l’eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
    8. L’associato escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo associativo.

Art. 13 - Recesso dell'associato

  1. Gli associati possono recedere dal GARR per giustificati motivi comunicando tale decisione per iscritto e con un preavviso almeno 3 mesi prima della fine dell'esercizio sociale.
  2. L’associato che recede resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo associativo.
  3. L’associato receduto non ha diritto al rimborso della quota di adesione e dei contributi versati, né al pagamento o alla restituzione di qualunque altro apporto in denaro, beni o prestazioni effettuato nel corso del rapporto associativo, e non può usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dal GARR fatta salva l’eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Obblighi degli associati

  1. La partecipazione al GARR comporta l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni dell'atto costitutivo, del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e, per i nuovi associati ordinari, del versamento della quota di partecipazione al fondo patrimoniale deliberata ai sensi dell'art. 11. comma 2.
  2. Tutti gli associati sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale entro l'anno di competenza, come determinato dal Consiglio di Amministrazione e indicato nel Budget approvato dall'Assemblea, in base alle caratteristiche e alla tipologia dell'ente. Il contributo associativo annuale è versato dagli associati aderenti appartenenti alla categoria "Università statali" anche per conto della Fondazione CRUI, con la ripartizione del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) nel decreto di finanziamento ordinario degli atenei per il sostegno e la gestione della rete GARR.
    Il contributo associativo annuale degli associati aderenti appartenenti alla categoria "IRCCS e IZS" è versato dal Ministero della Salute, a valere sui propri fondi di ricerca corrente.
    Gli associati promotori ed ordinari sono altresì obbligati al versamento pro quota dei contributi integrativi, eventualmente deliberati di anno in anno dall'Assemblea, a fronte della necessità di provvedere alle spese sociali non compensate con i proventi dell'associazione.
  3. Ciascun associato, nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento, sulla base di apposite convenzioni, si impegna a mettere a disposizione del GARR le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le risorse infrastrutturali e di personale necessarie per il migliore conseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 15 – Diritti degli associati

  1. Gli associati esercitano i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.
  2. Il Consiglio di Amministrazione disciplina i diritti degli associati di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica effettuata dal GARR, tenuto conto della effettiva partecipazione alla ricerca medesima dei singoli associati e fatti salvi eventuali diritti dello Stato o di terzi.

Art. 16 – Responsabilità verso i terzi

  1. Il GARR agisce esclusivamente in nome proprio; è esclusa la facoltà del GARR di rappresentare i singoli associati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto; e viceversa, a nessun associato è data la facoltà di rappresentare il GARR nei suoi rapporti con i terzi e di assumerne obbligazioni per suo conto.
  2. Per le obbligazioni assunte in nome del GARR da coloro che ne hanno la rappresentanza in base alle disposizioni dello Statuto i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale.