Titolo III
STATUTO
ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
(GESTIONE AMPLIAMENTO RETE RICERCA)
TITOLO III
(ORGANI)
Sono organi del GARR:
- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio Sindacale;
- l Comitato Tecnico-Scientifico.
- L'Assemblea è composta da tutti gli associati, promotori e ordinari e dal rappresentante dei soci aderenti della categoria "altri enti".
- Ogni associato, promotore e ordinario, ha diritto ad un voto ed un voto è attribuito al rappresentante degli associati aderenti della categoria "altri enti", ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. d); ciascuno può rappresentare solo un altro associato; la rappresentanza in Assemblea è disciplinata dall'Art. 2372 Codice Civile.
- L'Assemblea è convocata per l'approvazione degli atti di programmazione e dei bilanci nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
- L'Assemblea è altresì convocata nei casi previsti nel Codice Civile, nonché qualora ne faccia domanda uno degli associati promotori e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora stabilite per la convocazione, nonché del luogo della riunione.
- In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante telefax trasmesso almeno tre giorni prima dell'adunanza con le predette indicazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte dal Direttore o da un componente l'assemblea incaricato dal Presidente. É ammessa la possibilità che l'Assemblea si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati; in particolare è necessario che:
- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea, anche se in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la totalità degli associati aventi diritto di voto, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il Direttore assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, ove non diversamente disposto da altre disposizioni del presente Statuto, sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto.
- Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti, nonché con il voto favorevole e unanime degli associati promotori.
- Dello svolgimento delle Assemblee e delle deliberazioni assunte è redatto verbale da trascriversi sul libro delle Assemblee e da comunicarsi a tutti gli associati.
- Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Art. 19 – Attribuzioni dell’Assemblea
- Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria:
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso;
- nomina i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione i programmi pluriennali e, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’esercizio sociale, il Programma annuale di attività e il Budget accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale; approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e da una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti;
- determina il compenso del Presidente;
- delibera, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- adotta le deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
- Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l’Assemblea straordinaria:
- delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e la proroga del Consortium;
- delibera, con le maggioranze di legge, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Consortium;
- nomina il liquidatore e ne stabilisce i poteri, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione
- Il GARR è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri nominati dall’Assemblea su designazione degli associati promotori in ragione di 3 (tre) per la Fondazione CRUI, 1 (uno) per il CNR, 1 (uno) per l’ENEA, 1 (uno) per l’INFN e 1 (uno) designato dal MIUR. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente. I Consiglieri possono essere confermati. I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. L’amministratore che sostituisce l’amministratore cessato dalla carica per qualsiasi motivo è designato dall'associato che aveva designato il precedente amministratore e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione come sopra definita.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede del GARR ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, o con qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile, con preavviso di almeno otto giorni ed indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche via telefax contenente le predette indicazioni e con preavviso di tre giorni. É ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati; in particolare è necessario che:
- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del GARR, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due Consiglieri.
- Il Consiglio di Amministrazione è costituito e delibera validamente con la maggioranza di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Sindaci, il Direttore e il Presidente del CTS.
- Delle riunioni dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.
Art. 21 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi e dell’oggetto sociali, escluso quanto riservato alla competenza dell'Assemblea.
- Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
- propone all’Assemblea il Programma pluriennale e, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell'esercizio sociale, il Programma annuale di attività, nonché il Budget, con indicazione dei contributi a carico dei soci, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale;
- propone all'Assemblea, il bilancio consuntivo costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnati da una relazione del Collegio Sindacale e daalla relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;
- delibera in materia di prestazioni da fornire agli associati, determinandone le modalità;
- dispone con delibera l'affiliazione degli associati aderenti della categoria "altri enti" e ne stabilisce l'eventuale esclusione;
- consente l’utilizzo della rete e dei servizi di accesso alle e-Infrastructure a soggetti diversi dagli associati, sulla base di appositi accordi;
- propone all'Assemblea le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, l’ammissione e l'esclusione degli associati nei casi previsti dallo Statuto, nonché l'eventuale proroga, scioglimento o messa in liquidazione del GARR;
- delibera in merito alla struttura organizzativa del GARR; approva l'eventuale organico del personale e ne delibera le sue modifiche, nonché le politiche in materia di eventuali assunzioni e di trattamento economico del personale;
- delibera l’adozione di atti, anche di disposizione, la stipulazione di convenzioni e contratti, l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi genere e in generale tutti gli atti che comportano spesa per il GARR nei limiti di quanto previsto nel Budget approvato dall’Assemblea, nonché l'accettazione di contributi e donazioni;
- delibera in materia di eventuali brevetti emersi dalle attività del GARR e ne gestisce le modalità di utilizzazione;
- approva i regolamenti interni;
- nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
- nomina il Presidente e i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- nomina il Direttore e ne determina compiti e compenso;
- delibera in ordine alle liti attive e passive;
- delibera in ordine all'utilizzo della rete a fini didattici;
- esercita le funzioni ad esso delegate dall'Assemblea;
- esercita ogni altra funzione non attribuita, per legge o Statuto, alla competenza di altri organi.
- Le deliberazioni di cui ai punti a), b), i) e o) devono essere assunte sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, in parte, i suoi poteri.
- II Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti ed ha la rappresentanza legale del GARR in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di promuovere e transigere liti o resistere in giudizio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
- Il Presidente:
- vigila sull’osservanza dello Statuto;
- adotta, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;
- esercita i poteri conferiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
- può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente. La firma degli atti da parte del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore che dovrà essere persona provvista di specifica professionalità ed esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività del GARR, ne determina gli emolumenti e la durata in carica con un massimo di tre anni per singolo incarico.
- Il Direttore ha la responsabilità operativa e gestionale del GARR.
- In particolare, il Direttore:
- predispone lo schema dei Programmi pluriennali e dei Programmi annuali di attività su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico;
- predispone lo schema del Budget;
- redige lo schema del bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale e la relazione sull’attività di cui all’art. 19 comma 1 lettera d) su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico;
- adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;
- può adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Presidente, sottoponendoli al Presidente per la ratifica;
- propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione la stipula di Contratti, Convenzioni e Accordi con Enti, Società ed imprese necessari al raggiungimento degli obiettivi del GARR;
- esercita le funzioni di direttore del personale e di direttore di sede anche per le sedi secondarie, filiali, rappresentanze e agenzie oltreché sedi operative e/o amministrative.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la trattazione di particolari materie e categorie di affari predeterminandone i limiti di spesa.
- È fatto obbligo al Direttore di riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti compiuti per delega del Consiglio stesso.
- Il Direttore partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e svolge le funzioni di Segretario.
- Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.
- Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è nominato dall’Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente dello stesso.
- Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l’amministrazione del GARR, di vigilare sull’osservanza delle leggi e dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
- I Sindaci hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all’art. 18.
- Ai componenti il Collegio spettano i compensi determinati sulla base della normativa vigente.
Art. 25 – Comitato Tecnico-Scientifico
- Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da non meno di nove membri, dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero di componenti e ne nomina il Presidente.
- Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione nei settori tecnico scientifici oggetto dell’attività del GARR e formula proposte operative in materia in ordine all’attuazione dei fini associativi e concorre inoltre alla individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività.
- Il Comitato si riunisce almeno tre volte l’anno e quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente del Comitato di convocarne le riunioni.
- Il Comitato è validamente costituito a maggioranza dei suoi componenti e formula pareri con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore con funzioni di Segretario ed il Presidente del GARR.
Art. 26 – Rimborsi spese ai componenti degli Organi sociali
- I rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio ai componenti degli Organi sociali, sostenute in ragione del loro ufficio, sono a carico dell’associazione.