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Comunicati stampa

Titolo III

STATUTO
ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
(GESTIONE AMPLIAMENTO RETE RICERCA)


TITOLO III

(ORGANI)

Art. 17 – Organi

Sono organi del GARR:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Direttore;
  5. il Collegio Sindacale;
  6. l Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 18 – Assemblea

  1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, promotori e ordinari, e dal rappresentante dei soci aderenti delle categorie "IRCCS e IZS" e "generale".
  2. Ogni associato, promotore e ordinario, ha diritto ad un voto; il voto dell’associato promotore “Fondazione CRUI” esprime collegialmente il voto degli associati aderenti categoria “Università statali” ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. c), un voto è attribuito al rappresentante degli associati aderenti della categoria "IRCCS e IZS” ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. d) ed un voto è attribuito al rappresentante degli associati aderenti della categoria " generale", ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. e); ciascuno può rappresentare solo un altro associato; la rappresentanza in Assemblea è disciplinata dall'Art. 2372 Codice Civile.
  3. L'Assemblea è convocata per l'approvazione degli atti di programmazione e dei bilanci nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
  4. L'Assemblea è altresì convocata nei casi previsti nel Codice Civile, nonché qualora ne faccia domanda uno degli associati promotori e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
  5. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora stabilite per la convocazione, nonché del luogo della riunione.
  6. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante PEC trasmessa almeno tre giorni prima dell'adunanza con le predette indicazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte dal Direttore o da un componente l'assemblea incaricato dal Presidente. É ammessa la possibilità che l'Assemblea si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati; in particolare è necessario che:
    1. sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visiona- re, ricevere o trasmettere documenti;
    4. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
  7. In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea, anche se in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la totalità degli associati aventi diritto di voto, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci.
  8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il Direttore assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.
  9. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, ove non diversamente disposto da altre disposizioni del presente Statuto, sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto.
  10. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti, nonché con il voto favorevole e unanime degli associati promotori.
  11. Dello svolgimento delle Assemblee e delle deliberazioni assunte è redatto verbale da trascriversi sul libro delle Assemblee e da comunicarsi a tutti gli associati.
  12. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 19 – Attribuzioni dell’Assemblea

  1. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria:
    1. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso;
    2. nomina i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso;
    3. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione i programmi pluriennali e, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’esercizio sociale, il Programma annuale di attività e il Budget accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale; approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e da una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti;
    4. determina il compenso del Presidente;
    5. delibera, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione e l'esclusione degli associati;
    6. adotta le deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
    7. delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l’Assemblea straordinaria:
    1. delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto a maggioranza degli associati e comunque all'unanimità degli associati promotori;
    2. delibera, con le maggioranze di legge, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Consortium;
    3. nomina il liquidatore e ne stabilisce i poteri, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il GARR è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri nominati dall’Assemblea su designazione degli associati promotori in ragione di 3 (tre) per la Fondazione CRUI, 1 (uno) per il CNR, 1 (uno) per l’ENEA, 1 (uno) per l’INFN e 1 (uno) designato dal MUR. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente. I Consiglieri possono essere confermati. I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. L’amministratore che sostituisce l’amministratore cessato dalla carica per qualsiasi motivo è designato dall'associato che aveva designato il precedente amministratore e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione come sopra definita.
  3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede del GARR ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, o con qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile, con preavviso di almeno otto giorni ed indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche via PEC contenente le predette indicazioni e con preavviso di tre giorni. É ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati; in particolare è necessario che:
    1. sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
    4. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del GARR, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due Consiglieri.
  5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito e delibera validamente con la maggioranza di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Sindaci, il Direttore e il Presidente del CTS.
  6. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

Art. 21 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi e dell’oggetto sociali, escluso quanto riservato alla competenza dell'Assemblea.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
    1. propone all’Assemblea il Programma pluriennale e, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell'esercizio sociale, il Programma annuale di attività, nonché il Budget, con indicazione dei contributi a carico dei soci, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale;
    2. propone all'Assemblea, il bilancio consuntivo costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnati da una relazione del Collegio Sindacale e daalla relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;
    3. delibera in materia di prestazioni da fornire agli associati, determinandone le modalità;
    4. dispone con delibera l'affiliazione degli associati aderenti delle categorie “IRCSS E IZS” e " generale" e ne stabilisce l'eventuale esclusione;
    5. consente l’utilizzo della rete e dei servizi di accesso alle e-Infrastructure a soggetti diversi dagli associati, sulla base di appositi accordi;
    6. propone all'Assemblea le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, l'ammissione e l'esclusione degli associati nei casi previsti dallo Statuto, nonché lo scioglimento o messa in liquidazione del GARR;
    7. delibera in merito alla struttura organizzativa del GARR; approva l'eventuale organico del personale e ne delibera le sue modifiche, nonché le politiche in materia di eventuali assunzioni e di trattamento economico del personale;
    8. delibera l’adozione di atti, anche di disposizione, la stipulazione di convenzioni e contratti, l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi genere e in generale tutti gli atti che comportano spesa per il GARR nei limiti di quanto previsto nel Budget approvato dall’Assemblea, nonché l'accettazione di contributi e donazioni;
    9. delibera in materia di eventuali brevetti emersi dalle attività del GARR e ne gestisce le modalità di utilizzazione;
    10. approva i regolamenti interni;
    11. nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
    12. nomina il Presidente e i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
    13. nomina il Direttore e ne determina compiti e compenso;
    14. delibera in ordine alle liti attive e passive;
    15. delibera in ordine all'utilizzo della rete a fini didattici;
    16. esercita le funzioni ad esso delegate dall'Assemblea;
    17. esercita ogni altra funzione non attribuita, per legge o Statuto, alla competenza di altri organi.
  3. Le deliberazioni di cui ai punti a), b), i) e o) devono essere assunte sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico.
  4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, in parte, i suoi poteri.

Art. 22 – Presidente

  1. II Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti ed ha la rappresentanza legale del GARR in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di promuovere e transigere liti o resistere in giudizio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta. Conformemente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione di cui all’Art.20, comma 1, il mandato del Presidente cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
  3. Il Presidente:
    • vigila sull’osservanza dello Statuto;
    • adotta, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
    • adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;
    • esercita i poteri conferiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
    • può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
  4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente. La firma degli atti da parte del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Art. 23 – Direttore

  1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore che dovrà essere persona provvista di specifica professionalità ed esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività del GARR, ne determina gli emolumenti e la durata in carica con un massimo di tre anni per singolo incarico.
  2. Il Direttore ha la responsabilità operativa e gestionale del GARR.
  3. In particolare, il Direttore:
    • predispone lo schema dei Programmi pluriennali e dei Programmi annuali di attività su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico;
    • predispone lo schema del Budget;
    • redige lo schema del bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale e la relazione sull’attività di cui all’art. 19 comma 1 lettera d) su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico;
    • adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;
    • può adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Presidente, sottoponendoli al Presidente per la ratifica;
    • propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione la stipula di Contratti, Convenzioni e Accordi con Enti, Società ed imprese necessari al raggiungimento degli obiettivi del GARR;
    • esercita le funzioni di direttore del personale e di direttore di sede anche per le sedi secondarie, filiali, rappresentanze e agenzie oltreché sedi operative e/o amministrative.
  4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la trattazione di particolari materie e categorie di affari predeterminandone i limiti di spesa.
  5. È fatto obbligo al Direttore di riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti compiuti per delega del Consiglio stesso.
  6. Il Direttore partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e svolge le funzioni di Segretario.

Art. 24 – Collegio sindacale

  1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.
  2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è nominato dall’Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente dello stesso.
  3. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l’amministrazione del GARR, di vigilare sull’osservanza delle leggi e dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
  4. I Sindaci hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all’art. 18.
  5. Ai componenti il Collegio spettano i compensi determinati sulla base della normativa vigente.

Art. 25 – Comitato Tecnico-Scientifico

  1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da non meno di nove membri, dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero di componenti e ne nomina il Presidente.
  2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione nei settori tecnico scientifici oggetto dell’attività del GARR e formula proposte operative in materia in ordine all’attuazione dei fini associativi e concorre inoltre alla individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività.
  3. Il Comitato si riunisce almeno tre volte l’anno e quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente del Comitato di convocarne le riunioni.
  4. Il Comitato è validamente costituito a maggioranza dei suoi componenti e formula pareri con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore con funzioni di Segretario ed il Presidente del GARR.

Art. 26 – Rimborsi spese ai componenti degli Organi sociali

  1. I rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio ai componenti degli Organi sociali, sostenute in ragione del loro ufficio, sono a carico dell’associazione.